Agibilità: le cose da sapere
Che cos’è?
A partire dall’11 dicembre 2016, la segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi istallati, nonchè la conformità dell’opera al progetto presentato, oltre che naturalmente la stessa agibilità.
Come si ottiene
La segnalazione certificata di agibilità è presentata al comune (presso lo Sportello Unico per l’Edilizia) dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o dai loro successori o aventi causa.
Prima delle modifica introdotta con il decreto legislativo 222/2016 le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati erano attestate dal certificato di agibilità, che veniva rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale.
Obblighi del venditore nella compravendita
Il venditore assolve ai propri obblighi sull’agibilità:
- per i fabbricati divenuti agibili prima dell’11/12/2016: con la consegna all’acquirente del certificato di agibilità a suo tempo rilasciato dal Comune oppure, in mancanza di una formale certificazione, quando dimostri che l’agibilità si era formata per silenzio-assenso
- per i fabbricati divenuti agibili dopo l’11/12/2016: con la presentazione nei termini di legge della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità e la successiva consegna all’acquirente di copia della stessa.
Agibilità e abitabilità
In passato i concetti di abitabilità e agibilità riguardavano due situazioni distinte: il primo si riferiva agli immobili residenziali, mentre il secondo era riferito a tutti gli altri tipi di edifici (come capannoni industriali e negozi).
Tuttavia, per semplificare l’iter burocratico, Il Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/2001) ha unificato i due termini sotto l’unica denominazione di “agibilità”.
Che cosa occorre per la vendita?
Gli immobili privi di agibilità, purchè costruiti in forza di regolare permesso e conformi allo stesso, possono essere venduti e per la vendita degli atti di trasferimento relativi non è necessaria la menzione del provvedimento di agibilità.
Tuttavia qualora ad essere venduto sia un edificio privo di agibilità, si pone l’esigenza di regolamentare i rapporti tra le parti anche al fine di evitare l’insorgere di future contestazioni.
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FONTE: consiglionazionaledelnotariato
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