Errori catastali e richieste di allineamento
Gli errori catastali racchiudono al loro interno più di un significato. Possono riguardare, ad esempio, errori effettivi oppure il mancato aggiornamento di quanto dichiarato in Catasto. Si tratta di informazioni errate o acquisite in modo errato dal Catasto. Ecco perchè, ti proponiamo un interessante articolo redatto da Francesco Marras per visureitalia.com dove vengono analizzate le principali casistiche e come provvedere ad una rettifica.
Errori nei documenti delle banche dati pubbliche
Alcune volte si può verificare che i documenti evasi dalle banche dati pubbliche contengano degli errori non noti agli utenti non professionali. La difficoltà non sta nel correggerli, ma nel saperli identificare.
Questi errori, se non affrontati e risolti, possono dare origine a gravi conseguenze. Si tratta di bug comuni a tutte le banche dati: Catasto, Conservatoria RR.II., Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria. Soffermiamoci adesso sugli errori catastali.
Errori catastali: alcuni esempi concreti
Gli errori più frequenti riscontrabili sui dati catastali sono quelli anagrafici o quelli sull’immobile. Abbiamo già esaminato alcune casistiche in un nostro precedente articolo. In particolare, questa tipologia di errori può riguardare:
- nome e cognome (persone fisiche) o denominazione (persone giuridiche) dell’intestatario
- codice fiscale
- indirizzo dell’immobile
- natura e quota dei diritti reali.
Titolare diritti reali
È il caso in cui il nominativo del soggetto intestatario di un immobile sia stato registrato al Catasto con un errore di digitazione. Ad esempio, il Sig. Mario Bianchi appare come Marco Bianchi o simili. Gli errori di digitazione sulle persone fisiche sono frequenti e possono generare difficoltà ed imprecisioni nelle ricerche in Catasto. Più complicata la posizione delle persone giuridiche che possono essere censite con denominazione errata o incompleta. In alcuni casi la denominazione non è stata aggiornata in Catasto e l’immobile risulta individuato ancora con la precedente. Oppure, a seguito della trasformazione della natura giuridica di una impresa, da snc a srl ad esempio, il Catasto rileva ancora la prima estensione. In tutti queste casi, è preferibile eseguire una visura catastale indicando i dati catastali dell’immobile e verificando come è stato censita la ditta catastale.
Il soggetto intestatario dell’immobile in Catasto può essere anche completamente errato. Questo si verifica quando, a seguito di un trasferimento di diritti reali, non si sia provveduto alla voltura catastale. In questi casi il Catasto rileva ancora il precedente intestatario, pertanto la richiesta di una visura catastale per soggetto determinerebbe in questo caso un errore.
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Il codice fiscale
Il codice fiscale identifica inequivocabilmente il soggetto, persona fisica o giuridica, nella Anagrafe Tributaria. Nelle visure catastali il codice fiscale deve essere “validato” in Anagrafe Tributaria. Si può verificare questo dato se compare un asterisco al termine del codice fiscale. Per capire come si leggono le visure catastali, è possibile approfondire il tema cliccando sul link. A volte si verificano delle incongruenze nei codici fiscali sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche. Se il codice fiscale non risulta validato in Anagrafe, non è possibile estrarre la visura catastale.
Ubicazione dell’immobile
L’indicazione dell’indirizzo dell’immobile e del numero civico è un dato essenziale per la corretta individuazione di un immobile. Il problema è che il Catasto ed il Comune, come spesso accade tra enti pubblici, non si parlano. Per questo motivo, non sempre l’indicazione dell’indirizzo di un immobile in Catasto corrisponde alla toponomastica del Comune. Questo può avvenire sostanzialmente per il mancato aggiornamento dei dati. Ne deriva che in alcuna casi la visura catastale per indirizzo può fornire risultati non corrispondenti allo stato attuale dell’immobile.
Inoltre, le recenti fusioni tra i Comuni determineranno ulteriori errori in Catasto. Solo nel 2016 si sono verificate 29 fusioni di comuni e ne sono stati soppressi in tutta Italia 75. Il numero complessivo dei comuni italiani è passato da 8.046 a 7.998. Una variazione che non mancherà di determinare ulteriori errori nei dati catastali.
Natura e quota dei diritti reali
Nelle visure catastali sono indicati i diritti reali (piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ..) e la relativa quota ma il dato potrebbe non essere corretto. Si ricorda che la principale caratteristica del Catasto italiano e proprio quella di non essere probatorio. Ossia, la visura catastale non costituisce prova della titolarità giuridica di un diritto e della quota su un bene immobile. L’errore, in questo caso, è spesso determinato dal mancato allineamento dei dati tra il Catasto e la Conservatoria RR.II. Il Catasto infatti non è sempre aggiornato rispetto alla Conservatoria per cui si può verificare che un immobile sia ancora intestato ad un soggetto quando invece risulti di diritto di proprietà di un altro. Solo attraverso una visura ipotecaria è possibile certificare la proprietà di un immobile in capo ad una persona, fisica o giuridica.
Cosa fare se i dati catastali sono errati?
Per porre rimedio al verificarsi di tali situazioni, non è necessario recarsi fisicamente presso l’Ufficio del Catasto, ma è possibile inoltrare tutto direttamente da casa.
Errore sulla ditta catastale intestataria dell’immobile
L’errore può riguardare la denominazione della ditta, i dati anagrafici e fiscali, la sede, natura dei diritti reali e quote. Per poter procedere con la rettifica è indispensabile disporre:
- i dati catastali dell’immobile (foglio, mappale e subalterno)
- i riferimenti dell’atto di trasferimento di diritti reali: atto di compravendita, denuncia di successione, etc..
Questo genere di informazioni è reperibile attraverso una visura catastale e un atto notarile, facilmente richiedibili anche online.
Errore relativo ai dati dell’immobile
Gli errori riferibili all’immobile possono attenere, solitamente, alla sua ubicazione, alla toponomastica e ai valori di superficie. In questo caso, invece, è necessario avere:
- i dati catastali dell’immobile
- i riferimenti di registrazione o trascrizione dell’atto di trasferimento di diritti reali: atto di compravendita, sussistenza di usucapione, donazione, etc.
FONTE: visureitalia.com
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