Permesso di costruire: cos’è, a cosa serve e come richiederlo

Permesso di costruire: cos’è, a cosa serve e come richiederlo

Il permesso di costruire è un’autorizzazione amministrativa fondamentale per chiunque intenda realizzare interventi edilizi di una certa rilevanza. Questo documento è indispensabile per garantire che i lavori siano conformi alla normativa urbanistica e rispettino gli standard di sicurezza e qualità.

Scopriamo insieme di cosa si tratta attraverso il seguente articolo redatto da immobiliare.it

Cos’è il permesso di costruire?

Il permesso di costruire è un titolo abilitativo che consente di eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. Esso viene rilasciato dal Comune di riferimento e la sua necessità è regolata dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e dalle leggi regionali.

Quando è necessario richiedere il permesso di costruire?

Il permesso di costruire è obbligatorio per le seguenti tipologie di interventi:

  • Nuova costruzione: realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti;
  • Ristrutturazione urbanistica: interventi che modificano l’assetto urbanistico di un’area;
  • Ristrutturazione edilizia pesante: interventi che alterano la struttura o la volumetria di un edificio, comportando modifiche significative rispetto allo stato preesistente.

Chi può richiedere il permesso di costruire?

Il permesso di costruire può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o da soggetti che abbiano titolo per farlo, come ad esempio usufruttuari, comproprietari o titolari di diritti reali di godimento.

Requisiti per il rilascio

Per ottenere il permesso di costruire, è necessario che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici comunali (piano regolatore generale, piani attuativi, ecc.), ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore, come quelle in materia di sicurezza, antincendio, igiene, salubrità, efficienza energetica e superamento delle barriere architettoniche.

Inoltre, l’intervento deve essere compatibile con la presenza di opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, reti idriche, ecc.) o prevedere la loro realizzazione contestuale.

Come richiedere il permesso di costruire

La domanda di permesso di costruire va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune competente, utilizzando la modulistica apposita. Alla domanda devono essere allegati:

  • Elaborati progettuali (planimetrie, sezioni, prospetti, ecc.);
  • Relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra, ecc.) che attesti la conformità del progetto alle normative vigenti;
  • Documentazione attestante il titolo di legittimazione (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.);
  • Eventuali altri documenti richiesti dal Comune.

Tempistiche di rilascio

Il SUE ha 10 giorni di tempo per comunicare al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento deve formulare una proposta di provvedimento, che può essere di accoglimento, rigetto o richiesta di integrazioni.

Il provvedimento finale viene adottato entro 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento. In caso di silenzio da parte del Comune, si applica il principio del silenzio-assenso, tranne in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Costi del permesso di costruire

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento di un contributo, che si compone di:

  • Oneri di urbanizzazione: contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • Costo di costruzione: quota variabile del costo di costruzione dell’opera, determinata in base a parametri stabiliti dalla Regione.

Abuso edilizio e sanatoria

La realizzazione di interventi edilizi senza permesso di costruire costituisce abuso edilizio e può comportare sanzioni amministrative e penali. In alcuni casi, è possibile regolarizzare l’abuso tramite una sanatoria edilizia, che richiede però il rispetto del requisito della doppia conformità.

 

FONTE: immobiliare.it

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