Dal 13 giugno 2022 le fonti rinnovabili dovranno coprire sino al 60% dei consumi domestici
Di seguito, ti proponiamo un’interessante articolo redatto da IMMOBILIARE.IT che analizza l’obiettivo principale della nuova direttiva europea ovvero, l’utilizzo e la promozione delle fonti di energia rinnovabili imponendo nuovi obblighi.
Il d.lgs. n. 199/2021 viene adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
La direttiva europea, adottata nel 2018, si pone nel contesto della politica energetica europea ed indica quale obiettivo principale la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili al fine di incrementarne la quota di utilizzo sino al 32% entro il 2030.
L’obbligo di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili
Il d.lgs. n. 199/2021 recepisce tale direttiva e impone nuovi obblighi per gli edifici di nuova costruzione (nonché quelli oggetto di ristrutturazioni rilevanti), il cui titolo edilizio sia stato richiesto a partire dal 13 giugno 2022. Se non si rispettano gli obblighi previsti, il Comune negherà il rilascio del titolo edilizio
In particolare, le misure obbligatorie prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura non inferiore al 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e contemporaneamente non inferiore al 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Gli impianti dovranno essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze. Tali impianti dovranno avere una potenza elettrica minima parametrata, in base al rapporto tra un coefficiente variabile per gli edifici esistenti e per quelli di nuova costruzione e la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio (escluse le pertinenze).
I descritti obblighi saranno poi rideterminati ogni cinque anni.
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Su chi gravano i nuovi obblighi.
Per gli edifici privati, si prevede l’imposizione dei ricordati obblighi a condizione che si tratti di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 28/2011 ed il cui titolo edilizio sia stato richiesto a partire dal 13 giugno 2022.
Nelle ipotesi di ristrutturazioni rilevanti cui si fa riferimento rientrano:
- edifici esistenti con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Per gli edifici pubblici, cui si applicano i medesimi obblighi, sono previste quote percentuali maggiori pari al 65% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e contemporaneamente non inferiore al 65% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. Anche i coefficienti della potenza elettrica minima sono aumentati del 10%.
L’esonero dall’obbligo:
Esonerati da tali obblighi gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente ossia che, in alternativa tra loro, almeno:
- il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- il 50 per cento di calore di scarto;
- il 75 per cento di calore cogenerato;
- il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.
FONTE:immobiliare.it
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