Non occorre la sanatoria del soppalco se rientra nei limiti della superficie consentita

  • 3 settimane fa
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Non occorre la sanatoria del soppalco se rientra nei limiti della superficie consentita


Con il nuovo articolo 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia, è stata eliminata la richiesta della doppia conformità per gli abusi minori.

Il Decreto Salva Casa introduce maggiore flessibilità per la sanatoria di abusi minori, mantenendo però requisiti stringenti per gli abusi più gravi. È importante distinguere tra abusi edilizi realizzati senza titolo autorizzativo (come permesso di costruire o SCIA) e abusi “minori”, ovvero realizzati in parziale difformità da un titolo edilizio autorizzato. Con il nuovo articolo 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia (TUE), è stata eliminata la richiesta della “doppia conformità” per gli abusi minori, che prima richiedeva la conformità dell’opera sia al momento della realizzazione che al momento della domanda di sanatoria. Nel seguente articolo redatto da l’avvocato Dario Balsamo per immobiliare.it verrà analizzata la flessibilità del decreto salva casa analizzando un caso pratico di una sentenza del TAR Sicilia.

Flessibilità del Decreto Salva Casa 2024: i requisiti per la sanatoria

Per accedere alla sanatoria semplificata prevista dall’articolo 36-bis del TUE, è necessario che la “traccia” dell’opera sia documentata in una planimetria catastale, nel permesso di costruire o in un successivo titolo edilizio. In assenza di tali documentazioni, non sarà possibile applicare la procedura semplificata, e si dovranno seguire le disposizioni già esistenti dell’articolo 36 del TUE, mantenendo il requisito della “doppia conformità”. È essenziale, inoltre, consultare le normative regionali e comunali per verificare i limiti dimensionali e le altre prescrizioni specifiche del comune.

Analisi di un caso pratico

Un esempio significativo è fornito dalla sentenza del TAR Sicilia del 3 ottobre 2024, numero 2772, che riguarda un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Palermo per un soppalco realizzato senza alcun titolo edilizio. In questo caso, le nuove norme del Salva Casa non possono essere applicate, poiché l’intervento è stato eseguito in totale assenza di un titolo autorizzativo. Pertanto, l’unica opzione disponibile è stata la richiesta di sanatoria “classica” ai sensi dell’articolo 36 del TUE, con l’applicazione della “doppia conformità”.

Soppalco sanabile per pochi centimetri

Seppur rigettando alcune contestazioni mosse dalla ricorrente relative ad un difetto di motivazione del Comune in merito alle contestazioni mosse per il diniego della sanatoria, il Collegio, tuttavia, accoglie la censura della parte ricorrente riguardo al soppalco.

Alla luce di un’attenta consulenza tecnica d’ufficio, si è appurato che il soppalco rientrerebbe nel limite del 20% della superficie utile stabilito dall’art. 20 delle norme tecniche allegate al P.R.G. Nella pratica, questa norma consente la realizzazione di soppalcature in vani con luce libera di almeno 4,80 metri, per una superficie non superiore al 20% della superficie utile totale. Ebbene è stato accertato che la superficie totale dell’immobile è di 130,17 mq, consentendo quindi un massimo di 26,03 mq per il soppalco.

Dalla perizia presentata risulta che la superficie effettiva del soppalco è di 26 mq, in conformità con i parametri regolamentari che l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto violati. Anche le misurazioni effettuate dal personale comunale durante il sopralluogo del 12 febbraio 2019 confermano che la superficie del soppalco è di circa 25 mq, come indicato nell’ordinanza di demolizione del 14 agosto 2019.

Per tale ragione la realizzazione di tale intervento edilizio risulta rispettosa dei parametri regolamentari che l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto violati, e pertanto il ricorso è stato accolto, pur se con la compensazione delle spese di lite.

 

FONTE:immobiliare.it

 

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