Reddito seconda casa non affittata, qual è la tassazione Irpef
Di seguito, ti proponiamo un’interessante articolo redatto da IDEALISTA.IT che chiarisce il tema riguardante il reddito della seconda casa correlato con l’imponibile Irpef.
Il reddito della seconda casa non affittata incide sull’imponibile Irpef? Quali sono le regole da seguire? Sul tema ha fatto chiarezza il Fisco. Vediamo quanto precisato.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Mi confermate che il reddito delle seconde case, se non sono affittate, non incide sull’imponibile Irpef? Devono comunque essere indicate nella dichiarazione dei redditi?”.
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha sottolineato che, “come regola generale, è previsto che l’imposta comunale sugli immobili (Imu) sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati”.
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Il Fisco ha poi chiarito che i fabbricati non locati devono in ogni caso essere indicati dal proprietario nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello “Redditi Persone fisiche”, anche se non vanno a incidere sul calcolo del reddito dei fabbricati.
Il Fisco ha però infine ricordato che, “quando un immobile a uso abitativo (che rientra in una delle categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), non locato e assoggettato a Imu, si trova nello stesso Comune nel quale si possiede quello adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre, nella misura del 50%, alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle addizionali”.
In base a quanto spiegato, dunque, l’Irpef e le relative addizionali comunale e regionale non si pagano su un immobile non locato per il quale si paga l’Imu, ma se un immobile a uso abitativo – che rientra nelle categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10 – non locato e assoggettato a Imu si trova nello stesso Comune nel quale è situato l’immobile adibito ad abitazione principale, il reddito del fabbricato non locato concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.
Fonte: idealista.it
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